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SAMUEL WARREN & LOUIS BRANDEIS - The right to privacy

Pubblicato per la prima volta sulla Harvard Law Review nel dicembre del 1890, The Right to Privacy rappresenta la pietra angolare su cui poggia il moderno istituto giuridico della privacy, considerato al giorno d’oggi come il diritto fondamentale su cui si fonda la libertà individuale di fronte al cosiddetto “Capitalismo della Sorveglianza” (Zuboff, 2018).

Furono infatti Samuel Warren e Louis Brandies, i due giovani avvocati americani autori del saggio, a definire per la prima volta la privacy come “the right to be let alone”: ovvero, il diritto a essere lasciati soli, a godere del proprio privato. E, come dimostra il breve estratto proposto di seguito, lo fecero con argomenti che ancora oggi ci appaiono dirimenti, fondati soprattutto sulla tutela del diritto alla privacy come estensione soggettiva del diritto lockiano alla proprietà privata.

Il fatto che l’individuo debba avere una protezione completa nella persona e nella proprietà è un principio antico quanto il diritto comune; ma è stato di volta in volta ritenuto necessario definire nuovamente l’esatta natura e la portata di tale protezione. I cambiamenti politici, sociali ed economici comportano il riconoscimento di nuovi diritti e la legge comune, nella sua eterna giovinezza, cresce per soddisfare le nuove esigenze della società.

In tempi molto remoti, la legge forniva un rimedio solo per le interferenze fisiche con la vita e la proprietà, per le violazioni di vi et armis. Quindi il “diritto alla vita” serviva solo a proteggere il soggetto dalla batteria nelle sue varie forme; la libertà significava libertà dall’effettiva moderazione; e il diritto alla proprietà garantiva all’individuo le sue terre e il suo bestiame. Più tardi, venne un riconoscimento della natura spirituale dell’uomo, dei suoi sentimenti e del suo intelletto. A poco a poco la portata di questi diritti legali si è ampliata; e ora il diritto alla vita è diventato il diritto di godersi la vita, il diritto di essere lasciato solo; il diritto alla libertà assicura l’esercizio di ampi privilegi civili; e il termine “proprietà” è cresciuto fino a comprendere ogni forma di possesso immateriale e tangibile.

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Questo sviluppo della legge era inevitabile. L’intensa vita intellettuale ed emotiva e l’intensificarsi delle sensazioni che derivavano dall’avanzata della civiltà, fecero capire agli uomini che solo una parte del dolore, del piacere e del profitto della vita stava nelle cose fisiche. Pensieri, emozioni e sensazioni hanno richiesto il riconoscimento legale e la meravigliosa capacità di crescita che caratterizza la common law ha permesso ai giudici di offrire la necessaria protezione, senza l’interposizione del legislatore.

Le invenzioni e i metodi commerciali recenti richiamano l’attenzione sul prossimo passo che deve essere preso per la protezione della persona e per assicurare all’individuo ciò che il giudice Cooley definisce il diritto di essere da soli. Le fotografie istantanee e l’impresa di giornali hanno invaso il sacro recinto della vita privata e domestica; e numerosi dispositivi meccanici minacciano di rendere valida la previsione secondo cui “ciò che viene sussurrato nell’armadio deve essere proclamato dalle cime delle case”. Per anni si è avuto la sensazione che la legge dovesse offrire un rimedio alla circolazione non autorizzata di ritratti di persone private; e il male dell’invasione della privacy da parte dei giornali, a lungo sentito profondamente, è stato recentemente discusso da un abile scrittore.

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Queste considerazioni portano alla conclusione che la protezione offerta a pensieri, sentimenti ed emozioni, espressi attraverso la scrittura o l’arte, nella misura in cui consiste nella prevenzione della pubblicazione, è semplicemente un esempio dell’applicazione del diritto più generale dell’individuo di essere lasciato solo. Che è come il diritto non venisse aggredito o picchiato, il diritto a non essere imprigionato, il diritto a non essere perseguito con violenza e il diritto a non essere diffamato. In ciascuno di questi diritti, come in effetti in tutti gli altri diritti riconosciuti dalla legge, si eredità la qualità di essere posseduti o posseduti – e (dato che questo è l’attributo distintivo della proprietà) potrebbe esserci un certo senso nel parlare di tali diritti come proprietà. Ma, ovviamente, hanno poca somiglianza con ciò che è normalmente compreso sotto quel termine. Il principio che protegge gli scritti personali e tutte le altre produzioni personali, non contro il furto e l’appropriazione fisica, ma contro la pubblicazione in qualsiasi forma, non è in realtà il principio della proprietà privata, ma quello di una personalità inviolata.

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