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Diritto ed economia - Comunità

La comunità internazionale e le norme giuridiche che regolano i rapporti tra gli stati.

L’insieme degli Stati e delle associazioni da essi create, per raggiungere obiettivi comuni, costituisce la comunità internazionale

I diversi Stati del mondo intrattengono una fitta rete di relazioni economiche, politiche, sociali che li porta ad avere e perseguire obiettivi comuni.

Le relazioni sempre più frequenti tra i diversi Stati hanno reso necessaria la creazione di regole di condotta (le norme giuridiche internazionali) con la funzione di disciplinare le relazioni reciproche. Il complesso di tali norme costituisce il diritto internazionale che ha come obiettivo il mantenimento della PACE e dell’equilibrio nei rapporti tra gli Stati.

Il diritto internazionale è composto da: 1) norme consuetudinarie o generali, regole non scritte che nascono dalla ripetizione costante nel tempo di un comportamento considerato obbligatorio da parte di tutti gli Stati (esempio le norme che estendono la sovranità degli Stati all’atmosfera, al sottosuolo e alle acque territoriali); 2) norme convenzionali o particolari che scaturiscono da trattati sottoscritti volontariamente da singoli Stati. Attraverso i trattati, i Paesi firmatari assumono obblighi e diritti reciproci. A differenza delle consuetudini, che sono obbligatorie per tutti i membri della comunità internazionale, le norme convenzionali vincolano solo gli Stati che hanno aderito all’accordo. Il trattato è lo strumento giuridico che ha consentito la creazione delle organizzazioni internazionali, tra cui la più importante è l’ONU che comprende 193 Stati del Mondo. Le organizzazioni internazionali sono delle associazioni di Stati dotate di finalità e organi propri che perseguono interessi comuni a tutti i Paesi membri.

 La Costituzione italiana entrata in vigore nel gennaio del 1948, contiene alcune disposizioni che permettono di adeguare il diritto italiano (c.d. diritto interno) alle regole della comunità internazionale. L’art. 10, comma 1, dispone che: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle regole di diritto internazionale generalmente riconosciute”. L’adeguamento al diritto internazionale consuetudinario è automatico, nel senso che il Legislatore o il Giudice di volta in volta, senza che sia necessario emanare apposite leggi, controllano che il diritto interno non sia in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati.  L’art. 87 comma 2° Costituzione stabilisce, invece, che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali. Il P.d.R. per la ratifica dei trattati più importanti (che richiedono impegni di spesa molto ingenti) ha bisogno del preventivo consenso del Parlamento attraverso una specifica legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (in sigla ONU) è stata fondata alla fine della 2^ guerra mondiale, quando 50 paesi adottarono la Carta delle Nazioni Unite, il trattato internazionale che sta alla base dell’Organizzazione. Tale trattato fu sottoscritto a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrò in vigore il 24 ottobre 1945. L’ONU è aperta a tutti gli Stati che accettino di aderire alle 2 condizioni richieste e cioè: 1) essere “amante della pace”; 2) essere capaci di adempiere agli obblighi derivanti dalla Carta dell’ONU.

Le competenze dell’ONU sono: a) il mantenimento della pace e della sicurezza tra le Nazioni; b) lo sviluppo di relazioni di amicizia e collaborazione tra gli Stati membri; c) il rispetto dei diritti umani, della democrazia e delle libertà fondamentali; d) l’aiuto allo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi più poveri, attraverso la creazione di apposite agenzie specializzate.

Le N.U. svolgono un ruolo internazionale di primo piano come Foro internazionale, offrendo a tutti gli Stati la possibilità di sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale problemi politici e sociali; l’ONU inoltre svolge un importante ruolo contribuendo all’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli, in base al quale tutti i popoli hanno il diritto di scegliere liberamente la propria forma di Stato e di Governo e sviluppare in modo autonomo le proprie relazioni economiche, sociali e culturali con gli altri Stati; inoltre le N.U. svolgono una importante azione per il progresso sociale, economico e culturale allo scopo di ridurre il divario esistente tra i Paesi del Sud e quelli del Nord del mondo; infine le N.U. collaborano con i paesi in via di sviluppo, fornendo loro aiuti economici, proteggendo i rifugiati, offrendo viveri e soccorsi di ogni tipo in caso di catastrofi naturali. L’ONU contribuisce a combattere molte malattie, ad accrescere la produzione dei generi alimentari e a prolungare la durata della vita delle persone, nonché a rafforzare la democrazia, difendendo il principio delle libere elezioni politiche e il rispetto dei diritti umani in ogni angolo del mondo.

Tra gli organi dell’ONU (Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza, il Segretariato, il Consiglio economico e sociale, la Corte internazionale di giustizia) il Consiglio di Sicurezza ha un ruolo importantissimo; difatti esso adotta i provvedimenti necessari al mantenimento della PACE e della SICUREZZA internazionali. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Sicurezza possono assumere la forma di raccomandazioni non vincolanti, oppure di risoluzioni che invece sono vincolanti per gli Stati a cui sono indirizzate. Il Consiglio di Sicurezza si riunisce 2 volte l’anno, ma può essere convocato in tutti i casi di urgenza. E’composto da 15 membri: 5 membri permanenti (U.S.A., Russia, Regno Unito, Francia e Cina) che godono di un importante potere di veto; 10 membri non permanenti eletti per un periodo di 2 anni dall’Assemblea Generale. Contro uno Stato che minacci di violare la pace o che l’abbia violata, il C. di S. può adottare diverse misure che, a seconda della gravità della violazione, si traducono in: a) sanzioni economiche, come il divieto di esportare alcune o tutte le merci verso o da un determinato Stato (embargo); b) blocco, cioè il divieto di ogni comunicazione aerea, marittima, terrestre, postale con lo Stato colpito; c) rottura delle relazioni diplomatiche; d) utilizzo delle forze di pace (caschi blu), forze internazionali sottoposte alla direzione del Segretario Generale delle N.U. e inviate sul luogo del conflitto con il consenso dello Stato interessato; e) azioni militari, cioè interventi compiuti da forze armate messe a disposizione dagli Stati membri. L’uso della forza è una risorsa a cui si ricorre solo dopo il fallimento dei mezzi pacifici di regolamentazione delle controversie.

Altro importante organo delle N.U. è la Corte Internazionale di Giustizia incaricata di risolvere le controversie giuridiche tra gli Stati membri. E’ formata da 15 giudici di diversa nazionalità eletti dall’Assemblea Generale in base alla competenza ed alla moralità. Durano in carica 9 anni. Le sentenze della Corte hanno valore obbligatorio tra le parti in lite e possono essere imposte con la forza: se una delle parti si rifiuta di rispettare la sentenza, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza e chiedere l’adozione delle misure previste per i Paesi che violano il diritto internazionale. Ha sede a L’Aia nei Paesi Bassi.

Uno dei documenti più importanti prodotti dall’ONU è l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il 25.09.2015 l’Assemblea Generale delle N.U. ha adottato all’unanimità la risoluzione n. 70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. Si tratta di un programma di azione ambizioso, di carattere globale, che mira a promuovere un modello di crescita nuovo per le persone, il pianeta e la prosperità. L’Agenda si propone il raggiungimento entro il 2030 di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, ciascuno dei quali è articolato in sotto-target o traguardi (169 in tutto). I 17 obiettivi sono stati pensati per armonizzare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 1) la crescita economica; 2) l’inclusione sociale; 3) la salvaguardia dell’ambiente.

 

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