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COSTITUZIONE ITALIANA – Articolo 16 - Libertà

L’articolo 16 della Costituzione Italiana afferma che le Regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini sul territorio italiano. Inoltre esplicita che non si può limitare la circolazione per ragioni politiche, ma solo per ragioni di detenzione; ed allo stesso modo sancisce il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio nazionale: basta avere ed esibire i documenti necessari. A seguito degli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea, ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno Stato che aderisce all’Unione. L’Italia aderisce inoltre agli accordi di Schengen, firmati nel 1985, che permettono ai cittadini degli Stati firmatari di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza doversi sottoporre ai controlli di frontiera.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

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