Una chiara sintesi della genesi dell’uso legale dell’amnistia.
“La genesi storica (…) è facilmente individuabile nel potere di “clemenza sovrana” tipico della concezione assolutistico-teocratica del Monarca che, fonte infallibile e incontestabile di giustizia può punire, perdonare o dispensare dalla pena (…).
L’amnistia è un provvedimento generale ed astratto con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena per determinati reati. Nel nostro paese si è fatto e si continua a fare un grande abuso dell’amnistia e dell’indulto [1] per diverse ragioni demografiche, celebrative, elettoralistiche o per il proposito di sfollare le carceri e alleggerire, spesso in modo effimero, il carico della giustizia, o come pessimo surrogato di mancate riforme penali e processuali (…).
Con la solenne promessa, sempre, che sarà l’ultima.”
Ultimi decreti di amnistia concessi in Italia
· D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283. Concessione di amnistia e indulto per reati in ambito di manifestazioni, con pena fino a 5 anni.
· D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834. Concessione di amnistia in materia di reati finanziari.
· D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413. Concessione di amnistia e indulto per reati con pena reclusiva fino a 3 anni, con eccezioni.
· D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744. Concessione di amnistia e indulto per reati con pena reclusiva fino a 3 anni, con eccezioni.
· D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525. Concessione di amnistia per reati tributari.
· D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43. Concessione di amnistia per reati tributari.
· D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. Concessione di amnistia e indulto.
[1] L'amnistia estingue il reato, che quindi è come non fosse mai stato commesso, determinando una sentenza di proscioglimento (se vi è stata condanna, dà luogo alla cessazione della stessa e delle pene inflitte); l'indulto, invece, estingue solo la pena lasciando inalterato il reato.
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