Quali differenze sussistono tra amnistia e indulto, in questo brano trova risposta una tale domanda.
L’art. 79 della Costituzione stabilisce che l’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere (1° comma), e che non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione (2° comma). La Costituzione non ha precisato che cosa debba intendersi per amnistia e indulto e si è limitata a richiamare i due termini. Non è dubbio però che essa abbia voluto riferirsi ai noti istituti così come emergono dal codice penale ed ampiamente elaborati e chiariti dalla dottrina penalistica, apportando solo una modificazione: mentre la legge disponeva (art. 151, 3° comma, cod. pen.) che «la estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questa stabilisca una data diversa» (identico principio valeva per l’indulto, art. 174, ult. capov.) ; la Costituzione ha fissato un criterio più ristretto nel senso che (art. 79, 2° comma) l’amnistia e l’indulto «non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione», limite che, com’è stato osservato, risponde alla intuitiva necessità di non incoraggiare a commettere i reati compresi nella proposta, con la speranza di una successiva impunità. Per amnistia deve perciò intendersi il provvedimento che «...estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie» (art. 151), con le caratteristiche e gli elementi tutti previsti dalla legge ; e per indulto deve intendersi il provvedimento che «...condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge» (art. 174).
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