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VLADIMIRO ZAGREBELSKY - Aiuto al suicidio. autonomia, libertà e dignità nel giudizio della corte europea dei diritti umani, della corte costituzionale italiana e di quella tedesca - Fine

È legittimo scegliere liberamente di porre fine alla propria vita e di aiutare qualcuno a mettere in atto una scelta così difficile e dolorosa? Per esaminare in profondità tale questione anche da un punto di vista costituzionale, Vladimiro Zagrebelsky afferma che ogni riflessione a riguardo deve partire dal riconoscimento del diritto all’autodeterminazione, proprio di ogni persona umana.

Il punto di partenza nell’esame della legittimità dell’aiuto fornito a chi abbia liberamente deciso di por fine alla propria vita, e costituito dal riconoscimento del diritto a scegliere quando e come morire, fondato sul rispetto per l’autodeterminazione, componente della dignità della persona.

Occorre essere attenti all’uso delle parole. Il riferimento e il diritto alla autodeterminazione, non la dignità, anche se il primo e un aspetto della seconda. La nozione di dignità, infatti, da un lato e fondamentale, ma dall’altro ha contenuti controversi, proprio nel campo della fine della vita. Taluni legano alla dignità umana la protrazione senza limiti della vita e altri sulla dignità umana fondano il diritto ad interrompere una vita non più ritenuta dignitosa o comunque accettabile. Il richiamo, normativamente fondato, e dunque alla autodeterminazione, che trova riconoscimento e protezione nella Costituzione (artt. 2, 13, 32) e nella Convenzione europea dei diritti umani (art.8).

Anche l’uso invalso di riferirsi al “fine vita” invece che al “por fine alla propria vita” ha orientato la discussione, come se le questioni che si pongono riguardino solo lo stato della persona la cui morte e imminente. Ma anche questa e una ingiustificata limitazione del campo del problema, che e da esaminare alla luce del diritto al riconoscimento della autodeterminazione in ordine al come e quando morire.

Altra impropria limitazione deriva dal pur rilevante fenomeno dell’allungamento della vita e dello sviluppo della medicina, capace ormai di tenere in vita organismi un tempo naturalmente estinti, con deterioramento della qualità della vita per finali lunghi anni. Lo hanno menzionato sia la Corte europea, che la Corte costituzionale. Si tratta certo di novità di gran peso nella descrizione di situazioni in cui si verificano molti casi di suicidio o di richiesta di morire. Ma non vi e ragione di limitare a ciò che questo fenomeno produce l’area entro la quale si pone la questione della autodeterminazione in ordine alla fine della propria vita.

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